Spesso si sente parlare di ipoteca casa, ma non tutti sanno cos’è.
In questo articolo lo scopriremo, provando a dissipare qualsiasi dubbio. Continuate a leggere per approfondire l’argomento.
Prima di tutto specifichiamo che nel momento in cui si parla di ipoteca si fa riferimento ad un diritto di garanzia reale che si costituisce sulla casa. È una garanzia sul mutuo ipotecario che vuol tutelare il creditore, la banca, da ipotetica insolvenza.
Gli articoli che regolamentano l’ipoteca sono il 2808 e il 2809 del codice civile. Tramite questo diritto si dà al creditore il “potere” di espropriare la casa su cui verte l’ipoteca e di avere diritto di prelazione nel caso in cui il bene si venda (sarà rimborsato prima di altri eventuali creditori).
Per accendere un’ipoteca su un determinato bene immobile è necessario che questo sia prima sottoposto a valutazione. In questo modo si determina l’ammontare della cifra.
Esistono 3 tipi di ipoteche: legale, giudiziale e volontaria.
Vediamo in cosa consistono e quali differenze intercorrono tra le 3.
L’ipoteca legale è regolamentata dal codice civile articolo 2817 ed è prevista in casi particolari, al fine di tutelare il creditore con una forte garanzia. C’è poi l’ipoteca giudiziale che è quella decisa dal giudice. L’ipoteca giudiziale si configura quando il debitore è condannato a pagare una cifra e ci si rivale sui suoi beni (compresa la casa). Riferimento di questo tipo di ipoteca sul codice civile sono gli articoli 2818, 2819 e 2820. Infine c’è l’ipoteca volontaria che viene concessa dal debitore al creditore come garanzia. Quest’ultimo è il caso di chi acquista casa e concede l’ipoteca alla banca. L’ipoteca volontaria è disciplinata dall’art. 2821 c.c. e seguenti del codice civile.
Chiunque può verificare se sulla propria abitazione esiste un’ipoteca e può farlo presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità Immobiliare, ex Conservatorie dei registri immobiliari, ed eseguire una visura.